Giornata della Memoria
27 gennaio 2006
La “Giornata della Memoria” è stata istituita dal Parlamento Italiano nel 2000 per ricordare le vittime delle persecuzioni fasciste e naziste degli ebrei, degli oppositori politici, di gruppi etnici e religiosi dichiarati da Hitler indegni di vivere La data prescelta è quella dell’ anniversario della liberazione del campo di sterminio nazista di Auschwitz (vicino a Cracovia in Polonia) avvenuta ad opera delle avanguardie della Prima Armata dell’ Armata Rossa (comandata dal maresciallo Koniev) il 27 gennaio 1945.
DOPO LO SCAMBIO DI VISITE TRA HITLER E MISSOLINI, LA RIVISTA “difesa della razza” , diretta da Telesio Interlandi. Durante tutta l’estate del ’38 pubblica articoli diffamatori contro gli ebrei per preparare l’opinione pubblica alla normativa razziale.
(Da “La difesa della razza”, direttore Telesio Interlandi, anno I, numero 1, 5 agosto 1938, p. 2).
PUBBLICHIAMO il famoso MANIFESTO.
Il ministro segretario del partito ha ricevuto, il 26 luglio XVI, un gruppo di studiosi fascisti, docenti nelle università italiane, che hanno, sotto l’egida del Ministero della Cultura Popolare, redatto o aderito, alle proposizioni che fissano le basi del razzismo fascista.
1. Le razze umane esistono.
La esistenza delle razze umane non è già una astrazione del nostro spirito, ma corrisponde a una realtà fenomenica, materiale, percepibile con i nostri sensi. Questa realtà è rappresentata da masse, quasi sempre imponenti di milioni di uomini simili per caratteri fisici e psicologici che furono ereditati e che continuano ad ereditarsi.
Dire che esistono le razze umane non vuol dire a priori che esistono razze umane superiori o inferiori, ma soltanto che esistono razze umane differenti.
2. Esistono grandi razze e piccole razze.
Non bisogna soltanto ammettere che esistano i gruppi sistematici maggiori, che comunemente sono chiamati razze e che sono individualizzati solo da alcuni caratteri, ma bisogna anche ammettere che esistano gruppi sistematici minori (come per es. i nordici, i mediterranei, i dinarici, ecc.) individualizzati da un maggior numero di caratteri comuni. Questi gruppi costituiscono dal punto di vista biologico le vere razze, la esistenza delle quali è una verità evidente.
3. Il concetto di razza è concetto puramente biologico.
Esso quindi è basato su altre considerazioni che non i concetti di popolo e di nazione, fondati essenzialmente su considerazioni storiche, linguistiche, religiose. Però alla base delle differenze di popolo e di nazione stanno delle differenze di razza. Se gli Italiani sono differenti dai Francesi, dai Tedeschi, dai Turchi, dai Greci, ecc., non è solo perché essi hanno una lingua diversa e una storia diversa, ma perché la costituzione razziale di questi popoli è diversa. Sono state proporzioni diverse di razze differenti, che da tempo molto antico costituiscono i diversi popoli, sia che una razza abbia il dominio assoluto sulle altre, sia che tutte risultino fuse armonicamente, sia, infine, che persistano ancora inassimilate una alle altre le diverse razze.
4. La popolazione dell’Italia attuale è nella maggioranza di origine ariana e la sua civiltà ariana.
Questa popolazione a civiltà ariana abita da diversi millenni la nostra penisola; ben poco è rimasto della civiltà delle genti preariane. L’origine degli Italiani attuali parte essenzialmente da elementi di quelle stesse razze che costituiscono e costituirono il tessuto perennemente vivo dell’Europa.
5. È una leggenda l’apporto di masse ingenti di uomini in tempi storici.
Dopo l’invasione dei Longobardi non ci sono stati in Italia altri notevoli movimenti di popoli capaci di influenzare la fisionomia razziale della nazione. Da ciò deriva che, mentre per altre nazioni europee la composizione razziale è variata notevolmente in tempi anche moderni, per l’Italia, nelle sue grandi linee, la composizione razziale di oggi è la stessa di quella che era mille anni fa: i quarantaquattro milioni d’Italiani di oggi rimontano quindi nella assoluta maggioranza a famiglie che abitano l’Italia da almeno un millennio.
6. Esiste ormai una pura “razza italiana”.
Questo enunciato non è basato sulla confusione del concetto biologico di razza con il concetto storico-linguistico di popolo e di nazione ma sulla purissima parentela di sangue che unisce gli Italiani di oggi alle generazioni che da millenni popolano l’Italia. Questa antica purezza di sangue è il più grande titolo di nobiltà della Nazione italiana.
7. È tempo che gli Italiani si proclamino francamente razzisti.
Tutta l’opera che finora ha fatto il Regime in Italia è in fondo del razzismo. Frequentissimo è stato sempre nei discorsi del Capo il richiamo ai concetti di razza. La questione del razzismo in Italia deve essere trattata da un punto di vista puramente biologico, senza intenzioni filosofiche o religiose. La concezione del razzismo in Italia deve essere essenzialmente italiana e l’indirizzo ariano-nordico. Questo non vuole dire però introdurre in Italia le teorie del razzismo tedesco come sono o affermare che gli Italiani e gli Scandinavi sono la stessa cosa. Ma vuole soltanto additare agli Italiani un modello fisico e soprattutto psicologico di razza umana che per i suoi caratteri puramente europei si stacca completamente da tutte le razze extra-europee, questo vuol dire elevare l’Italiano ad un ideale di superiore coscienza di se stesso e di maggiore responsabilità.
8. È necessario fare una netta distinzione fra i Mediterranei d’Europa (Occidentali) da una parte gli Orientali e gli Africani dall’altra.
Sono perciò da considerarsi pericolose le teorie che sostengono l’origine africana di alcuni popoli europei e comprendono in una comune razza mediterranea anche le popolazioni semitiche e camitiche stabilendo relazioni e simpatie ideologiche assolutamente inammissibili.
9. Gli ebrei non appartengono alla razza italiana.
Dei semiti che nel corso dei secoli sono approdati sul sacro suolo della nostra Patria nulla in generale è rimasto. Anche l’occupazione araba della Sicilia nulla ha lasciato all’infuori del ricordo di qualche nome; e del resto il processo di assimilazione fu sempre rapidissimo in Italia. Gli ebrei rappresentano l’unica popolazione che non si è mai assimilata in Italia perché essa è costituita da elementi razziali non europei, diversi in modo assoluto dagli elementi che hanno dato origine agli Italiani.
10. I caratteri fisici e psicologici puramente europei degli Italiani non devono essere alterati in nessun modo.
L’unione è ammissibile solo nell’ambito delle razze europee, nel quale caso non si deve parlare di vero e proprio ibridismo, dato che queste razze appartengono ad un ceppo comune e differiscono solo per alcuni caratteri, mentre sono uguali per moltissimi altri. Il carattere puramente europeo degli Italiani viene alterato dall’incrocio con qualsiasi razza extra-europea e portatrice di una civiltà diversa dalla millenaria civiltà degli ariani.
Questa pubblicazione oltre ad una famigerata ed abominevole campagna stampa prepararono il terreno per l’approvazione delle “ LEGGI RAZZIALI ITALIANE “, che ci hanno posto sullo stesso livello del regime nazista.
Per coloro che ancora oggi, volessero ostentare incredulità, pubblichiamo due di queste leggi.
LEGGERE PER CREDERE !

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l’Art. 3, n. 2, della legge 31 Gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l’Interno, di concerto coi Ministri per gli Affari Esteri, per la Grazia e Giustizia, per le Finanze e per le Corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Capo I – Provvedimenti relativi ai matrimoni
Articolo 1.
Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito. Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo.
Articolo 2.
Fermo il divieto di cui all’Art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministero per l’Interno. I trasgressori sono puniti con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a lire diecimila.
Articolo 3.
Fermo il divieto di cui all’Art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle Organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso controllate, delle Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera. Salva l’applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dall’Art. 2, la trasgressione del predetto divieto importa la perdita dell’impiego e del grado.
Articolo 4.
Ai fini dell’applicazione degli Articoli 2 e 3, gli italiani non regnicoli non sono considerati stranieri.
Articolo 5.
L’ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni di matrimonio, è obbligato ad accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i richiedenti. Nel caso previsto dall’Art. 1, non procederà nè alle pubblicazioni nè alla celebrazione del matrimonio. L’ufficiale dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente articolo è punito con l’ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.
Articolo 6.
Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto nei registri dello stato civile, a norma dell’Art.5 della legge 27 Maggio 1929-VII, n. 847, il matrimonio celebrato in violazione dell’Art.1. Al ministro del culto, davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, è vietato l’adempimento di quanto disposto dal primo comma dell’Art.8 della predetta legge. I trasgressori sono puniti con l’ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.
Articolo 7.
L’ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla trascrizione degli atti relativi a matrimoni celebrati senza l’osservanza del disposto dell’Art. 2 è tenuto a farne immediata denunzia all’autorità competente.
Capo II – Degli appartenenti alla razza ebraica
Articolo 8.
Agli effetti di legge:
a) È di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica;
b) È considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l’altro di nazionalità straniera;
c) È considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre;
d) È considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo. Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1°Ottobre 1938-XVI, apparteneva a religioni diversa da quella ebraica.
Articolo 9.
L’appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione. Tutti gli estratti dei predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano appartenenti alla razza ebraica, devono fare espressa menzione di tale annotazione.Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessione o autorizzazioni della pubblica autorità. I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l’ammenda fino a lire duemila.
Articolo 10.
I cittadini italiani di razza ebraica non possono:
a) prestare servizio militare in pace e in guerra;
b) esercitare l’ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica
c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell’Art. 1 del Regio decreto-legge 18 Novembre 1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, né avere di dette aziende la direzione né assumervi comunque, l’ufficio di amministrazione o di sindaco;
d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;
e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l’imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell’applicazione dell’imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al Regio decreto-legge 5 Ottobre 1936-XIV, n. 1743. Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le Finanze, di concerto coi Ministri per l’Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Corporazioni e per gli scambi e valute, saranno emanate le norme per l’attuazione delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e).
Articolo 11.
Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengono a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali.
Articolo 12.
Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana. I trasgressori sono puniti con l’ammenda da lire mille a lire cinquemila.
Articolo 13.
Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica:
a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato;
b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate;
c) le Amministrazioni delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle dei trasporti in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi;
d) le Amministrazioni delle Aziende Municipalizzate;
e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo;
f) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera e) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonché delle società, il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato;
g) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale;
h) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione.
Articolo 14.
Il Ministro per l’Interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni dell’Art 10, nonché dell’Art. 13, lett. h):
a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista;
b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:
1) mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola;
2) combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola che abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra;
3) mutilati, invalidi, feriti della causa fascista;
4) iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel secondo semestre del 1924;
5) legionari fiumani;
6) abbiano acquisito eccezionali benemerenze, da valutarsi a termini dell’Art.16.
Nei casi preveduti alla lett. b), il beneficio può essere esteso ai componenti la famiglia delle persone ivi elencate, anche se queste siano premorte. Gli interessati possono richiedere l’annotazione del provvedimento del Ministro per l’Interno nei registri di stato civile e di popolazione. Il provvedimento del Ministro per l’Interno non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.
Articolo 15.
Ai fini dell’applicazione dell’Art. 14, sono considerati componenti della famiglia, oltre il coniuge, gli ascendenti e i discendenti fino al secondo grado.
Articolo 16.
Per la valutazione delle speciali benemerenze di cui all’Art. 14 lett. b), n. 6, è istituita, presso il Ministero dell’Interno, una Commissione composta del Sottosegretario di Stato all’Interno, che la presiede, di un Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista e del Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale.
Articolo 17.
È vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell’Egeo.
Capo III – Disposizioni transitorie e finali
Articolo 18.
Per il periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è data facoltà al Ministro per l’interno, sentita l’Amministrazione interessata, di dispensare, in casi speciali, dal divieto di cui all’Art. 3, gli impiegati che intendono contrarre matrimonio con persona straniera di razza ariana.
Articolo 19.
Ai fini dell’applicazione dell’Art. 9, tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’Art.8, devono farne denunzia all’ufficio di stato civile del Comune di residenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Coloro che non adempiono a tale obbligo entro il termine prescritto o forniscono dati inesatti o incompleti sono puniti con l’arresto fino ad un mese e con l’ammenda fino a lire tremila.
Articolo 20.
I dipendenti degli Enti indicati nell’Art.13, che appartengono alla razza ebraica, saranno dispensati dal servizio nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 21.
I dipendenti dello Stato in pianta stabile, dispensati dal servizio a norma dell’Art.20, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge. In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di servizio; negli altri casi è concessa una indennità pari a tanti dodicesimi dell’ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti.
Articolo 22.
Le disposizioni di cui all’Art.21 sono estese, in quanto applicabili, agli Enti indicati alle lettere b),c),d),e),f),g),h), dell’Art.13. Gli Enti, nei cui confronti non sono applicabili le disposizioni dell’Art.21, liquideranno, ai dipendenti dispensati dal servizio, gli assegni o le indennità previste dai propri ordinamenti o dalle norme che regolano il rapporto di impiego per i casi di dispensa o licenziamento per motivi estranei alla volontà dei dipendenti.
Articolo 23.
Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 1° Gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate.
Articolo 24.
Gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti si applichi l’Art.23, i quali abbiano iniziato il loro soggiorno nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell’Egeo posteriormente al 1° Gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei possedimenti dell’Egeo entro il 12 Marzo 1939-XVII. Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire 5.000 e saranno espulsi a norma dell’Art.150 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 Giugno 1931-IX, n. 773.
Articolo 25.
La disposizione dell’Art.24 non si applica agli ebrei di nazionalità straniera i quali, anteriormente al 1° Ottobre l938-XVI:
a) abbiano compiuto il 65° anno di età;
b) abbiano contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, gli interessati dovranno far pervenire documentata istanza al Ministero dell’Interno entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 26.
Le questioni relative all’applicazione del presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal Ministro per l’Interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati, e previo parere di una Commissione da lui nominata. Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.
Articolo 27.
Nulla è innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e la attività delle comunità israelitiche, secondo le leggi vigenti, salvo le modificazioni eventualmente necessarie per coordinare tali leggi con le disposizioni del presente decreto.
Articolo 28.
È abrogata ogni disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quella del presente decreto.
Articolo 29.
Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l’attuazione del presente decreto. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Duce, Ministro per l’Interno, proponente, è autorizzato a presentare relativo disegno di legge.
Ordiniamo
che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 Novembre 1938 – XVII
Vittorio Emanuele, Mussolini, Ciano, Solmi, De Revel, Lantini
Il periodo 1938-1943 è tragico per gli ebrei italiani. Michele Sarfatti in un suo suo studio certifica : che in questi sei anni vengono assoggettate alla persecuzione circa 51.100 persone, di cui, circa 46.600, ebrei effettivi e in parte, circa 4.500, non-ebrei classificati “di razza ebraica”.
In un solo anno, dei 10 mila ebrei stranieri presenti in Italia, 6480 sono costretti a lasciare il Paese.
Uno degli epicentri della “pulizia etnica” del fascismo sono le scuole e le Università. Nel giro di poche settimane, 96 professori universitari, 133 assistenti universitari, 279 presidi e professori di scuola media, oltre un centinaio di maestri elementari, oltre 200 liberi docenti, 200 studenti universitari, 1000 delle scuole secondarie e 4400 delle elementari vengono allontanati dagli atenei e dalle scuole pubbliche del regno.
Molti illustri docenti sono costretti all’esilio (come Enrico Fermi, che ha una moglie ebrea); altri costretti al silenzio e alla miseria, esclusi da quegli istituti che hanno creato, come Tullio Levi Civita (fisico e matematico), che si vede persino negare l’ingresso alla biblioteca del suo Istituto di Matematica della Università di Roma dal nuovo direttore, Francesco Severi.
La stessa tragica sorte subiscono 400 dipendenti pubblici, 500 dipendenti privati, 150 militari e 2500 professionisti, che perdono i loro posti di lavoro e vengono ricacciati nel nulla, senza possibilità non solo di proseguire la loro carriera, ma spesso anche di sopravvivere.
Il nostro contributo al giorno della memoria abbiamo voluto darlo con la pubblicazione di questi due documenti .
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Il comunismo è una ideologia criminale che ha causato cento di milioni di vittime nel mondo, ammantandosi immeritatamente di un’aura di giustizia e di progresso. Ovunque gli “ideali” del comunismo abbiano avuto una applicazione concreta la regola è diventata la negazione della libertà di espressione, la repressione brutale di qualunque dissenso, l’internamento in campi di sterminio e i gulag. Mentre in Unione Sovietica si internavano i dissidenti e nella Cina della rivoluzione culturale si “rieducava” chi la pensava diversamente, nei Paesi occidentali (quello italiano in primis) i partiti comunisti sfruttavano abilmente la libertà di parola e di pensiero caratteristiche delle democrazie per propagandare false promesse di liberazione del proletariato con la lotta, spesso tragicamente armata, e per imporre un pensiero unico, ufficialmente progressista, libertario e intellettualmente attraente. Già, gli intellettuali progressisti, che ieri storcevano il naso davanti agli scritti di Solženicyn e ammiccavano alla Cambogia di Pol Pot, applaudivano i carri armati sovietici a Budapest nel 1956, si giravano dall’altra parte durante l’altro ’68, quello della Praga di Dubcek e di Jan Palach, oggi vorrebbero stendere un velo di oblio su questa storia che gronda sangue e riciclarsi come ambientalisti, pacifisti o come falsi difensori dei poveri e del muticulturalismo. Nel contempo continuano ad avere un atteggiamento di benevolenza verso altri regimi criminali comunisti come Cuba, Korea del Nord e Cina. Non paghi della violenza e dell’ipocrisia insita nel loro Dna, i riciclati nipotini di Stalin, il 27 gennaio hanno commemorato la giornata della memoria in ricordo delle vittime del nazismo con grande sfoggio di mostre e dibattiti pubblici. L’ intento (ovviamente non dichiarato) non era certo quello di rimpiangere i 6 milioni di ebrei sterminati da un’ideologia atea assassina non dissimile dalla loro (vedi il patto di amicizia nazi comunista Ribbentrop Molotov), ma di mostrare agli italiani quanto i “neri” (e pure i “bianchi”, leggasi le accuse a Pio XII di collateralismo al nazismo) siano cattivi e i rossi buoni. Una menzogna colossale! Ciò che maggiormente sconcerta e rattrista nel vedere le chiassate propagandiste di chi ha milioni di scheletri nascosti negli armadi, non è tanto la strumentalizzazione della Shoah per fini propagandistici e politici (a chi è senza scrupoli, speculare sui morti altrui sovviene normale), ma il fatto che i discendenti dell’ideologia più sporca della storia, mai abbiano chiesto scusa all’umanità per le loro nefandezze passate e presenti. Gianpaolo Pansa, l’unico ex compagno che con i suoi libri ha smascherato e sbugiardato le “conquiste” dei partigiani rossi, è stato messo alla gogna e al pubblico ludibrio dall’intero establishment sinistro italiano. Mai si è sentito in Italia, un solo politico di sinistra “massimalista” o moderato (leggasi del Partito Democratico) rinnegare completamente le sue origini. La Chiesa Cattolica ha umilmente chiesto scusa per errori che non aveva nemmeno compiuto (l’attuale papa Ratzinger, a differenza del papa polacco non era d’accordo sull’atto del mea culpa), mentre chi ha promesso paradisi artificiali e ha realizzato sangue e morte, siede impunemente sugli scranni dei parlamento. Se il partito fascista è stato giustamente dichiarato fuorilegge, è normale e soprattutto morale, che chi ha usato la falce il martello per eliminare gli avversari possa rappresentare la volontà degli italiani e soprattutto impartire lezioni di moralità a chi ama le donne più dei sodomiti? La differenza tra criminali neri e rossi è una sola. I neri erano degli ottimi fotografi che amavano documentare i loro misfatti, mentre i rossi nonostante la superiorità dai “nemici del popolo” annientati, scelsero di non lasciare alcuna traccia visiva compromissoria. La differenza, è tutta qui: tra furbi e meno furbi. GIOVANNA DARCHETTO
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